giovedì 12 febbraio 2009

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

ORDINANZA 18 dicembre 2008

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o

di bocconi avvelenati

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del

17 gennaio 2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice

penale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive

modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6

ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle

attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al

Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla

Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali

mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito

urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la

fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate

volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al

patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via

di estinzione;

Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul

territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,

rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per

l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che

indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;

Ordina:

Art. 1.

Finalita'

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni

o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute

dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.

2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e

dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'

vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare

e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze

tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,

altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi

alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o

lesioni al soggetto che lo ingerisce .

3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa

di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita'

competenti.

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da

ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da

non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e

pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone

interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La

tabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza del

veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,

la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2.

Compiti del medico veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia

conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a

conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie

animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al

sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale

territorialmente competente.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve

inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione

del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto

zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati

da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.

A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di

avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale,

il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma,

senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3.

Istituti Zoooprofilattici Sperimentali

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad

autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni

pervenuti o prelevati in sede autoptica.

2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro

trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al

medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario

dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora

positivo, all'Autorita' giudiziaria.

Art. 4.

Compiti del sindaco

1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2,

comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una

indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita'

competenti.

2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1,

provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica

dell'area interessata.

3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione

dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita'

di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento,

prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad

intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.

4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previste

dal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un

«Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da

effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo

rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai

sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi

veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello

Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per

territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.

Art. 5.

Obblighi per i produttori

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti

fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei

topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico,

civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che

lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso

in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un

contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.

2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere

indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la

registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di

dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2008

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

Martini

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242